Pareri on-line

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“Con l’occasione Le ricordiamo che le risposte degli esperti saranno pubblicate sul sito e hanno esclusivamente lo scopo di fornire informazioni di carattere generale, in conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La preghiamo altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o del titolare dello studio per errori e inesattezze.”

Ci sono 700 Pareri Online

ignazio


RISPOSTA: Salve, può assumerli con contratto a termine di una settimana. Cordiali saluti.

Loretta Bianchetti


RISPOSTA: Salve, quando la sua titolare non potrà più averla in studio si accorderà per le dimissioni o licenziamento per terminare il rapporto, anche durate l'apprendistato. Cordiali saluti.

valentina


RISPOSTA: Salve, la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale a ore è possibile per un numero di ore pari al massimo alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente. Spetta per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, trascorso quello previsto per l’astensione obbligatoria dopo il parto. Cordiali saluti.

Cristina


RISPOSTA: Salve, analizzando la fattispecie più comune, del lavoro intermittente “senza obbligo di risposta alla chiamata”, si specifica che durante i periodi di disponibilità lo stesso rapporto di lavoro non si considera "costituito". Ne discende che soltanto per effetto della chiamata e della positiva risposta del lavoratore, il rapporto di lavoro subordinato si attiva, e soltanto da quel momento possono richiamarsi le tutele tipiche previste dall'ordinamento, tra cui il diritto all'indennità di maternità. Riepilogando, quindi, il rapporto contrattuale assume efficacia ogni qualvolta il lavoratore risponde alla chiamata; infatti, fino a quel momento non vi è alcun obbligo di disponibilità in capo al lavoratore, pertanto non spetta né l’indennità di disponibilità, né alcun diritto alle prestazioni di malattia e maternità. I rapporti contrattuali in tal modo di volta in volta instaurati devono considerarsi come rapporti a tempo determinato, con conseguente applicazione dei relativi limiti di indennizzabilità ordinariamente previsti per le prestazioni di malattia (il diritto all’indennità si estingue al momento della cessazione dell’attività lavorativa). Allo spirare del termine della chiamata, l'indennità di maternità può essere chiesta entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, il lavoratore ha diritto all'indennità di maternità qualora l'evento inizi durante una fase di attività lavorativa ovvero entro 60 giorni dal termine della stessa. Cordiali saluti.

francesca


RISPOSTA: Salve, perderà la naspi solo per i giorni che lavorerà a chiamata. Cordiali saluti.

Titty


RISPOSTA: Salve, non conosco il contenuto dell'accordo sindacale per il FIS, ma in linea di massima perderà un po di stipendio e in base al periodo FIS un minimo di pensione. Cordiali saluti.

Erika Del Prete


RISPOSTA: Salve, può rassegnare le dimissioni senza rientrare in servizio con 45 giorni di preavviso. Cordiali saluti.

Alessandro


RISPOSTA: Salve, deve recarsi presso la DTL della sua città e presentare le dimissioni giusta causa e dopo presentarsi ad un patronato o consulente del lavoro per presentare le dimissioni giusta causa on line. Cosi potrà beneficiare delle Naspi. Cordiali saluti.

giuseppe


RISPOSTA: Salve, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi, durante il suo regolare inquadramento, la Naspi le spetta lo stesso. Cordiali saluti.

Pietro Costanzo


RISPOSTA: Salve, non c'è incompatibilità sotto l'aspetto lavorativo, potrebbe esserci se in concorrenza. Cordiali saluti.

Valentina


RISPOSTA: Salve, una seconda laurea non le da il diritto ad aumentare il livello se già è quello appropriato per il lavoro svolto. Cordiali saluti.

Pio Pugliese


RISPOSTA: Salve, può percepire gli assegni familiari e le detrazioni fiscali del figlio, senza considerare la convivente. Non ha bisogno di cambiare residenza. Cordiali saluti.

Federico


RISPOSTA: Salve, il datore deve pagarle i 3 giorni. Cordiali saluti.

Erika


RISPOSTA: Salve, se ha tutti i requisiti per beneficiare della Naspi, al termine del contratto potrà usufruirne, considerando il lavoro precedente. Cordiali saluti.

Alberto


RISPOSTA: Salve, i contributi verranno versati per quanto percepirà in busta paga. Cordiali saluti.

Chiara


RISPOSTA: Salve, per dare le dimissioni del suo caso deve rivolgersi alla DTL della sua città. Potrà beneficiare della Naspi. Cordiali saluti.