Pareri on-line

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“Con l’occasione Le ricordiamo che le risposte degli esperti saranno pubblicate sul sito e hanno esclusivamente lo scopo di fornire informazioni di carattere generale, in conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La preghiamo altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o del titolare dello studio per errori e inesattezze.”

Ci sono 700 Pareri Online

Gabriele


RISPOSTA: Salve, è possibile assumere con contratto di apprendistato fino a 29 anni e 364 giorni con agevolazione contributiva, versando i contributi carico azienda del 10% in più è previsto altresì il versamento di un’aliquota in misura pari all’1,31% per la NASpI e un’aliquota dello 0,30% destinata alla formazione. La predetta complessiva aliquota del 10% è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. Ricordo che la cumulabilità della NASpi con il rapporto di lavoro subordinato ha dei vincoli ben precisi. Cordiali saluti

Monica Rossi


RISPOSTA: Salve, nel suo caso deve comunicare 15 giorni di preavviso di CALENDARIO quindi compreso sabato e domenica. I termini di preavviso di hanno inizio dal 1º o dal 16º giorno di ciascun mese. Cordiali saluti

Anna


RISPOSTA: Salve, nell’ordinamento italiano tra i tipi di contratti atipici previsti dalla legge, ci sono i contratti aventi ad oggetto il lavoro a domicilio ed il telelavoro. Entrambe le tipologie di contratto riguardano un particolare luogo di svolgimento della prestazione lavorativa: il domicilio del lavoratore o un locale a sua disposizione. Pertanto l'azienda le sottoporrà un contratto di lavoro subordinato a domicilio. Cordiali saluti

Alessio Sestini


RISPOSTA: Salve, premessa la riduzione alla metà del periodo di preavviso in caso di dimissioni, il CCNL di cui in oggetto non prevede nulla in merito all'anzianità convenzionale. Eccezione prevista per alcuni CCNL. Pertanto il suo temine di preavviso deve essere calcolato dalla data di assunzione 01/05/2015. Cordiali saluti

Martina de Capua


RISPOSTA: Salve, per il caso prospettato Le confermo che lo sgravio deve essere restituito e non ne potrà beneficiare in proseguo per la medesima persona. Se la dipendente fosse stata licenziata per mancato superamento del periodo di prova e non per dimissioni, lo sgravio sarebbe spettato. Adesso ha la possibilità di presentare un rateizzo in 24 mesi. Ma può anche chiedere al suo consulente del lavoro di aprire un sinistro presso la sua assicurazione professionale per non pagare le sanzioni a suo carico. Resto a disposizione per qualsiasi altro chiarimento. Codiali saluti

Francesca


RISPOSTA: Salve, se le sue mansioni sono al di fuori dei locali aziendali, potrebbe chiedere al datore di lavoro di proseguire il rapporto altrove, se la sua figura professionale lo permette. Saluti

Francesco


RISPOSTA: Salve, presumo che l'azienda stesse usufruendo dello sgravio contributivo Inps/Inail al 50% se non supera i 20 dipendenti. La sostituzione può essere effettuata fino al compimento di 1 anno del bambino della sostituita nei casi di congedo di maternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio. L'azienda non dovrà stipulare un nuovo contratto ma solo prorogarlo.

e


RISPOSTA: Salve, a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche. Obiettivo di questa importante novità è contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco", una pratica molto diffusa che sino ad oggi ha penalizzato i lavoratori più deboli. La procedura è semplice. Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni: 1) ​inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro. In questo caso è necessario munirsi del Pin INPS Dispositivo, accedendo al portale dell'Istituto o recandosi in una delle sue sedi. Si potrà così accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. 2) ​rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro. Pertanto è obbligatorio procedere come indicato. Saluti

ele


RISPOSTA: Salve, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini dipendendo dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore. Nel suo caso sono 10 giorni. I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo. Saluti

Glori De Sica


RISPOSTA: Salve, per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato nonché per il giorno dell’ingresso in Italia. Fermo restando il periodo complessivo di 5 mesi, il periodo di congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore. Il periodo di congedo non fruito antecedentemente all'ingresso in Italia del minore, è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo. I periodi di permanenza all'estero, seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità. Per i periodi di permanenza all'estero è previsto anche un congedo non retribuito, né indennizzato. In caso di affidamento non preadottivo di cui alla legge 184/1983 il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore. Per ulteriori approfondimenti può essere consultata la circolare Inps 16/2008. Pertanto il congedo di maternità è obbligatorio per 5 mesi. Saluti

Giovanni Castelli


RISPOSTA: Salve, il passaggio di livello deve esser accettato dall'azienda e non verrà redatto un nuovo contratto ma solo una lettera di variazione. Sarà un accordo aziendale a stabilire il suo ritorno al livello precedente. Saluti

mirella


RISPOSTA: Salve, in caso di vertenza le spetta tutto quanto previsto dal CCNL commercio e terziario. Il periodo in nero verrà calcolato come se fosse stata regolarmente inquadrata e per le ore che ha effettivamente lavorato. La 13^, la 14^ le ferie il Tfr e tutto il resto previsto dal CCNL verrà conteggiato in base all'orario di lavoro svolto. La tassazione non è del 30% ma sul lordo si detrae la quota a carico lavoratore circa il 9,19% e sull'importo cosi ottenuto si calcola la tassazione che è a scaglioni, oltre addizionali comunali e regionali. Saluti

Monica


RISPOSTA: Salve, per le mansioni da Lei svolte di impiegata contabile dovrebbe essere inquadrata almeno al livello 3 (contabile di concetto. Pertanto può tranquillamente chiedere il passaggio al terzo livello, anche con raccomandata a mano. Cordiali saluti

Marco


RISPOSTA: Salve, deve considerare tutti gli elementi retributivi previsti dal CCNL di categoria. cordiali saluti

Sarah


RISPOSTA: Salve, In base alla disciplina dell’apprendistato introdotta dall’art. 53, D.Lgs. n. 276/2003, “durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto”. ecco i livelli i periodi del periodo di apprendistato: livello destinazione finale 2 mesi 36 livello inquadramento iniziale 1 livello destinazione finale 3 mesi 48 livello inquadramento iniziale 2 livello destinazione finale 4 mesi 60 livello inquadramento iniziale 3. livello 1 importo lordo euro 1363,56 livello 2 importo lordo euro 1509,98 livello 3 importo lordo euro 1621,95 livello 4 importo lordo euro 1708,09 Le ricordo che il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ed i periodi di cui sopra sono relativi al periodo formativo. Cordiali saluti.

Claudia


RISPOSTA: Salve, il preavviso nel suo caso è di 45 giorni di calendario. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei seguenti termini di preavviso a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. Saluti

Maria


RISPOSTA: Salve, l'azienda ha detto il vero, ma se voleva assumerla, anche con contratto di apprendistato, poteva semplicemente cambiare mansione, ovvero da commerciale estero a commerciale. Non sarebbe cambiato nulla. Probabilmente hanno cambiato idea. Cordiali saluti.

Salvatore


RISPOSTA: Salve, Le premetto che non mi occupo di lavoro pubblico, ma per il privato le sue due opzioni ipotizzate sarebbero fattibili. Non conosco se nel pubblico impiego possa esserci qualche norma speciale che ne vieti la fattibilità prospettata. Cordiali saluti