Pareri on-line

* Confermo di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Studio Dott. Roberto Nocerino per essere contattato tramite email per ricevere informazioni sui prodotti e servizi disponibili sul sito (finalità 2.1)

Esclusivamente per Ditte e Società

Offiamo la nostra consulenza professionale in tutte le problematiche afferenti al mondo del lavoro sia che esse riguardino gli aspetti economici, contabili, previdenziali o semplicemente giuridici del rapporto di lavoro. Inserisci i tuoi dati e il tuo quesito, saremo lieti di rispondere e chiarire ogni tuo dubbio o problematica.

Il consulente del lavoro risponde alle tue domande

“Con l’occasione Le ricordiamo che le risposte degli esperti saranno pubblicate sul sito e hanno esclusivamente lo scopo di fornire informazioni di carattere generale, in conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La preghiamo altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o del titolare dello studio per errori e inesattezze.”

Ci sono 700 Pareri Online

ROBERTA


RISPOSTA: Salve, conviene rivolgersi ad un consulente del lavoro per farsi assistere. Cordiali saluti.

Maria Giovanna Vignoni


RISPOSTA: Salve, può emettere una ricevuta per importo non superiore a 5.000,00 euro con solo codice fiscale. Cordiali saluti.

Raffaella


RISPOSTA: Salve, può svolgere il lavoro autonomo. Cordiali saluti.

Bettafilava


RISPOSTA: Salve, deve dimostrare che ha svolto lavoro subordinato e nel caso tentare una conciliazione. Cordiali saluti.

Roberta


RISPOSTA: Salve, l'agevolazione contributiva terminerà a maggio 2018. Potrà essere assunta presso altro datore e beneficiare di altro tipo di incentivo. Cordiali saluti.

Luca


RISPOSTA: Salve, procederei con il licenziamento e riterrei nullo l' infortunio. Cordiali saluti.

Eric


RISPOSTA: Salve, dovrà essere retribuito fino alla fine del contratto. Cordiali saluti.

Annalisa


RISPOSTA: Salve, deve rassegnare le dimissioni presso la DTL e potrà beneficiare della Naspi. Dal TFR deve detrarre circa il 23% di tassazione. Cordiali saluti.

Paolo Boatto


RISPOSTA: Salve, con partita iva professionale sarà obbligato a versare i contributi alla cassa ingegneri. Cordiali saluti.

Matteo


RISPOSTA: Salve, il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato quindi se recede dal contratto per dimissioni non percepirà la Naspi. Se abbandona il posto di lavoro verrà licenziato per motivi disciplinari. Cordiali saluti.

riccardo


RISPOSTA: Salve, se nel contratto di lavoro era previsto il periodo di prova, la ditta ha operato correttamente. Per i soldi possono pagarla il mese prossimo dopo aver sviluppato il cedolino di fine rapporto. Cordiali saluti.

Veronica di Summa


RISPOSTA: Salve, Il calcolo delle ferie per i part-time è cosi sviluppato, esempio: ipotizzando che per un full time spettino 26 giorni di ferie per una settimana lavorativa di 6 giorni, al lavoratore part time che presta 3 giorni la settimana avrà diritto alle seguenti ferie: 6 giorni lavorativi : 26 giorni di ferie = 3 giorni lavorativi : X giorni di ferie. Quindi X = (26x3)/6 = 13 giorni di ferie spettanti. Nel suo caso le spettano 21,67 giorni di ferie l'anno ovvero 1,81 mensili. Cordiali saluti.

MONICA


RISPOSTA: Salve, essendo collaboratrice starà versando i contributi alla gestione separata Inps. Consiglio di continuare a versare i contributi alla stessa gestione. Cordiali saluti.

Daniele


RISPOSTA: Salve, può rassegnare le dimissioni in tronco e perderà solo il periodo di preavviso. Può inviare una mail o raccomandata in cui indicata il suo Iban per il bonifico del TFR e chiedere l'invio della busta paga del TFR via mail o posta che restituirà firmata. Cordiali saluti.

Valentina


RISPOSTA: Salve, le ore di ferie e permessi non goduti pagate a saldo fine rapporto sono tassate come le ore ordinarie e non a tassazione separata, anche se riferite ad anni precedenti. Cordiali saluti.