Pareri on-line

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“Con l’occasione Le ricordiamo che le risposte degli esperti saranno pubblicate sul sito e hanno esclusivamente lo scopo di fornire informazioni di carattere generale, in conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La preghiamo altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o del titolare dello studio per errori e inesattezze.”

Ci sono 700 Pareri Online

ROBERTO


RISPOSTA: Salve, deve partecipare alla formazione per non incorrere a sanzioni disciplinari. Cordiali saluti.

Massimo


RISPOSTA: Salve, premesso che la pizzeria rientra nel CCNL PUBBLI ESERCIZI e non alimentaristi, può assumere il fattorino a prescindere dall'età in quanto indicato nel Regio Decreto del 6/12/23 n.2657. Cordiali saluti.

Patrizio


RISPOSTA: Salve, ai fini della Naspi viene considerato anche il periodo di aspettativa. Pertanto se non ha effettuato i 30 giorni lavorati nell'anno precedente non potrà accedere alla Naspi. Cordiali saluti.

Cavallaro Giovanni


RISPOSTA: Salve, il medico addetto alle visite mediche sui luoghi lavoro dovrà relazionare le sue condizioni fisiche sé idonee al lavoro specifico. Cordiali saluti.

Morgana


RISPOSTA: Salve, può serenamente procedere quanto da lei prospettato. Cordiali saluti.

Elena


RISPOSTA: Salve, se non ha firmato alcuna transazione con sindacato o presso la Dtl potrà far valere i suoi diritti anche dopo la cessazione dell'attività. Cordiali saluti.

Veonica Puca


RISPOSTA: Salve, se il beneficiario della Naspi si trasferisce in un Paese comunitario o comunque in un Paese che applichi la normativa comunitaria, il diritto alla percezione della Naspi rimane invariato anche se l’interessato deve rispettare alcune condizioni. Innanzitutto deve iscriversi come persona alla ricerca di un lavoro nel Paese estero in ci si è recato seguendo, al tempo stesso gli obblighi previsti nel paese per la ricerca attiva del lavoro. Prima del trasferimento, però, il percettore di Naspi deve essersi iscritto ai centri per l’impiego italiano e deve essere rimasto disposizione di tali uffici per almeno 4 settimane dopo l’inizio della disoccupazione. La prestazione di disoccupazione avrà una durata di 3 mesi dall’ingresso nello Stato estero al termine dei quali il disoccupato può rientrare in Italia per continuare a fruire della Naspi per la sua durata naturale o ritardare il rientro in patria oltre i 3 mesi decadendo dal diritto di percezione della Naspi italiana. Se invece il percettore di Naspi si reca all’estero con già un contratto di lavoro in quel paese, la Naspi è sospesa per un massimo di 6 mesi, se il contratto termina prima dello scadere dei 6 mesi l’Inps verificherò che il beneficiario non sia iscritto all’ufficio del lavoro dello Stato estero in cui ha svolto il lavoro (nel qual caso la Naspi non potrà essere ripristinata) prima di ripristinare l’indennità sospesa. Se, invece, il beneficiario della Naspi si reca in un Paese non convenzionato con l’Italia, l’indennità non può essere fruita e sarà soggetta a decadenza poichè viene meno lo stato di disoccupazione. Soltanto nel caso in cui il beneficiario abbia già, prima della partenza, un contratto di lavoro nello Stato in cui si trasferisce l’Inps sospenderà l’indennità per un massimo di 6 mesi poichè al momento in cui è stato stipulato il contratto di lavoro l’interessato era iscritto ad un Centro per l’impiego italiano. Cordiali saluti.

Giuseppe


RISPOSTA: Salve, la nuora può beneficiare dei permessi di cui alla legge 104. Cordiali saluti.

Simone


RISPOSTA: Salve, dovrà farsi riferimento all'ultimo mese lavorato. Cordiali saluti.

Carla


RISPOSTA: Salve, la modifica delle mansioni deve essere concordata. È possibile assumere una lavoratrice in sostituzione, ma durante la maternità, e versare i contributi INPS ed INAIL al 50% per tutto il periodo di assenza. Cordiali saluti.

Aldo


RISPOSTA: Salve, può chiedere alla ditta di compensare i giorni lavorati con permessi retribuiti. Anche se dovrebbero essere retribuiti con maggiorazione per lavoro straordinario. Ferie e permessi non goduti saranno pagati sulla busta paga di fine rapporto. La mobilità è stata abolita ma potrà beneficiare della Naspi. Cordiali saluti.

antonio


RISPOSTA: Salve, se il regolamento aziendale prevede tale vincolo, potrà solo adire la magistratura competente per verificare qualche vizio nel regolamento aziendale, e nella regolarità della notifica ai lavoratori. Cordiali saluti.

Giampaolo


RISPOSTA: Salve, la sua procedura è giusta. Non è tenuto a sottoscrivere null'altro. Cordiali saluti.