Pareri on-line

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Ci sono 700 Pareri Online

mariela


RISPOSTA: Salve, all’interno del contratto a tempo parziale devono essere indicate le ore di lavoro in maniera precisa e puntuale, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il datore di lavoro non ha la possibilità, pertanto, di modificare a suo piacere la collocazione temporale della prestazione lavorativa, a meno che non esistano dei preventivi accordi, le cosiddette clausole flessibili ed elastiche. In particolare, le clausole flessibili sono delle pattuizioni che consentono al l’azienda di variare l’orario lavorativo (nel senso di modifica della disposizione temporale, non di aumento delle ore) rispetto a quanto indicato nel contratto di lavoro sottoscritto dal dipendente: possono essere sia previste dal contratto collettivo, che inserite in un accordo individuale col lavoratore. Le clausole elastiche sono delle pattuizioni che consentono al l’azienda di aumentare l’orario lavorativo. Dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del Decreto di riordino dei contratti, non è più possibile, per l’azienda, indicare nei contratti part time le clausole elastiche, se queste non sono previste nel contratto collettivo applicato, anche di secondo livello, o non sono state concordate col lavoratore. Attenzione, però: per accordo col lavoratore non s’intende una semplice pattuizione individuale, ma un accordo certificato davanti ad una commissione di certificazione (vi sono commissioni attive presso la Direzione Territoriale del Lavoro, in sede sindacale e anche presso i Consigli provinciali dei Consulenti del lavoro). L’aumento delle ore lavorative nell’accordo, inoltre, deve prevedere una maggiorazione della retribuzione oraria, per il dipendente, pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto: nessun aumento del carico di lavoro, dunque, se non è previsto un aumento della paga oraria. Pertanto se nel suo contratto di non sono indicate diverse pattuizioni ci vuole il suo assenso per la modifica dell'orario di lavoro. Cordiali saluti.

marco


RISPOSTA: Salve, sul modello di dimissioni on-line deve indicare la data del primo maggio per intendere che la data dimissioni è 30 aprile. Cordiali saluti.

g.


RISPOSTA: Salve, l'azienda può rifiutare la Sua richiesta di trasformare il contratto a part-time. Non c'è alcuna disparità di trattamento tra i part-time e full-time per il lavoro domenicale. Se il suo contratto di lavoro non prevede la domenica come giorno lavorativo prestabilito, può rifiutarsi di lavorare la domenica fino a 3 anni di vita del bambino. Cordiali saluti.

Monica Orlando


RISPOSTA: Salve, il CCNL studi professionali, come altri, non prevedono una scadenza precisa per la corresponsione dello stipendio. Il diritto alla retribuzione del lavoro è disciplinato dall'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 del Codice Civile. Con tali articoli si impone al datore di lavoro di rispettare i vincoli contrattuali, compresa la data di erogazione dello stipendio, imposti per legge o dai CCNL a livello nazionale o locale. Se l'azienda non ha stabilito un giorno fisso per il pagamento o non si conforma alle disposizioni del CCNL oppure non applica alcun CCNL, lo stipendio dovrebbe comunque essere corrisposto nel momento in cui la prestazione è stata eseguita. Vale a dire che se la cadenza di paga è mensile la prestazione deve ritenersi conclusa entro il giorno ultimo del mese. Per ovviare a questo problema la legge prevede alcune forme di tutela del lavoratore e del suo diritto a ricevere lo stipendio. Per legge il limite massimo entro cui il titolare ha l’obbligo di versare lo stipendio è il giorno 10 del mese successivo. Entro questa data il pagamento deve pervenire materialmente al lavoratore o al collaboratore, e non semplicemente essere disposto. In poche parole, entro il 10 del mese lo stipendio deve essere disponibile sul conto corrente. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che il momento del pagamento è quello in cui “ il provente esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore”. Nel caso di ritardi nei pagamenti dello stipendio, il diritto del lavoro o i contratti nazionali prevedono il riconoscimento dei relativi interessi in base alle disposizioni legali in corso. Per quanto riguarda, invece, lo stipendio di dicembre e della tredicesima, il capo d’azienda ha l’obbligo di corrisponderlo entro e non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo in modo da evitare problemi dal punto di vista fiscale. Solo rispettando tale termine, infatti, si può considerare di competenza dell’anno appena concluso il pagamento delle retribuzioni relativo alla mensilità di dicembre. Il ritardo nei pagamenti è uno dei casi in cui si può fare un sollecito e mettere in mora il datore di lavoro o, addirittura, dare le dimissioni per giusta causa e richiedere la Naspi. Prima di chiarire quali sono i termini entro cui va versato lo stipendio, però, bisogna fare una distinzione. Il ritardo di pochi giorni e di una singola mensilità non rappresenta un motivo valido per dimissioni per giusta causa; il discorso cambia, invece, se il pagamento dello stipendio salta o arriva un mese dopo. Pertanto può tranquillamente sollecitare il suo datore di lavoro. Cordiali saluti.

roberto


RISPOSTA: Salve, premesso che la differenza economica tra i due livelli dei contratti indicati è notevole, il superminimo della differenza di livello non deve essere assorbibile in quanto non dovrà essere diminuito per futuri aumenti contrattuali. Può evidenziarlo al capo del personale per modificare la causale in busta paga, in caso negativo invii una raccomandata in cui chiede che il superminimo non sia assorbibile. Cordiali saluti

mauro cason


RISPOSTA: Salve, per quanto da Lei affermato, può tranquillamente chiedere il passaggio a livello 2. Ne parli con il capo del personale per tentare un accordo, in caso contrario invii una raccomandata esemplificando la Sua richiesta. Cordiali saluti.

valentina


RISPOSTA: Salve, per rispondere alla sua domanda si dovrebbe studiare la busta paga emessa dal datore di lavoro. Ma comunque, avendo una retribuzione pari a zero, ci saranno le addizionali comunali e regionali del 2016 trattenuti in unica soluzione, probabilmente la trattenuta del mancato preavviso e altro che non posso sapere senza la visione della busta paga. Cordiali saluti.

Marianna


RISPOSTA: Salve, durante l'aspettativa, il posto di lavoro Le viene conservato mantenendo tutti i suoi diritti compreso la maternità Cordiali saluti

Marzia


RISPOSTA: Salve, è possibile rassegnare la dimissioni ma durante i primi tre anni di vita del bambino deve necessariamente convalidarle al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio” (ex Ispettorato del lavoro o DTL). Il preavviso è regolato dai CCNL ma la maggioranza indicano il periodo da Lei indicato. Durante il preavviso può usufruire di permessi retribuiti. Cordiali saluti.

Germano Di Mattia


RISPOSTA: Salve si ripete anche per il 2017 il Bonus occupazione per il Sud che riguarda le assunzioni, a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante dei disoccupati senza limiti di età, nelle unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: il beneficio è sempre lo stesso e medesime sono le condizioni del 2016 ma solo per 1 anno (sgravio contributivo fino al limite di 8.060,00) per la fruibilità sia per quel che concerne il "de minimis". Lo sgravio è subordinato ad autorizzazione Inps e alla disponibilità dei fondi. Cordiali saluti

Gabriele


RISPOSTA: Salve, è possibile assumere con contratto di apprendistato fino a 29 anni e 364 giorni con agevolazione contributiva, versando i contributi carico azienda del 10% in più è previsto altresì il versamento di un’aliquota in misura pari all’1,31% per la NASpI e un’aliquota dello 0,30% destinata alla formazione. La predetta complessiva aliquota del 10% è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. Ricordo che la cumulabilità della NASpi con il rapporto di lavoro subordinato ha dei vincoli ben precisi. Cordiali saluti

Monica Rossi


RISPOSTA: Salve, nel suo caso deve comunicare 15 giorni di preavviso di CALENDARIO quindi compreso sabato e domenica. I termini di preavviso di hanno inizio dal 1º o dal 16º giorno di ciascun mese. Cordiali saluti

Anna


RISPOSTA: Salve, nell’ordinamento italiano tra i tipi di contratti atipici previsti dalla legge, ci sono i contratti aventi ad oggetto il lavoro a domicilio ed il telelavoro. Entrambe le tipologie di contratto riguardano un particolare luogo di svolgimento della prestazione lavorativa: il domicilio del lavoratore o un locale a sua disposizione. Pertanto l'azienda le sottoporrà un contratto di lavoro subordinato a domicilio. Cordiali saluti

Alessio Sestini


RISPOSTA: Salve, premessa la riduzione alla metà del periodo di preavviso in caso di dimissioni, il CCNL di cui in oggetto non prevede nulla in merito all'anzianità convenzionale. Eccezione prevista per alcuni CCNL. Pertanto il suo temine di preavviso deve essere calcolato dalla data di assunzione 01/05/2015. Cordiali saluti

Martina de Capua


RISPOSTA: Salve, per il caso prospettato Le confermo che lo sgravio deve essere restituito e non ne potrà beneficiare in proseguo per la medesima persona. Se la dipendente fosse stata licenziata per mancato superamento del periodo di prova e non per dimissioni, lo sgravio sarebbe spettato. Adesso ha la possibilità di presentare un rateizzo in 24 mesi. Ma può anche chiedere al suo consulente del lavoro di aprire un sinistro presso la sua assicurazione professionale per non pagare le sanzioni a suo carico. Resto a disposizione per qualsiasi altro chiarimento. Codiali saluti

Francesca


RISPOSTA: Salve, se le sue mansioni sono al di fuori dei locali aziendali, potrebbe chiedere al datore di lavoro di proseguire il rapporto altrove, se la sua figura professionale lo permette. Saluti

Francesco


RISPOSTA: Salve, presumo che l'azienda stesse usufruendo dello sgravio contributivo Inps/Inail al 50% se non supera i 20 dipendenti. La sostituzione può essere effettuata fino al compimento di 1 anno del bambino della sostituita nei casi di congedo di maternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio. L'azienda non dovrà stipulare un nuovo contratto ma solo prorogarlo.

e


RISPOSTA: Salve, a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche. Obiettivo di questa importante novità è contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco", una pratica molto diffusa che sino ad oggi ha penalizzato i lavoratori più deboli. La procedura è semplice. Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni: 1) ​inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro. In questo caso è necessario munirsi del Pin INPS Dispositivo, accedendo al portale dell'Istituto o recandosi in una delle sue sedi. Si potrà così accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. 2) ​rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro. Pertanto è obbligatorio procedere come indicato. Saluti