mariela
RISPOSTA: Salve, all’interno del contratto a tempo parziale devono essere indicate le ore di lavoro in maniera precisa e puntuale, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il datore di lavoro non ha la possibilità, pertanto, di modificare a suo piacere la collocazione temporale della prestazione lavorativa, a meno che non esistano dei preventivi accordi, le cosiddette clausole flessibili ed elastiche. In particolare, le clausole flessibili sono delle pattuizioni che consentono al l’azienda di variare l’orario lavorativo (nel senso di modifica della disposizione temporale, non di aumento delle ore) rispetto a quanto indicato nel contratto di lavoro sottoscritto dal dipendente: possono essere sia previste dal contratto collettivo, che inserite in un accordo individuale col lavoratore. Le clausole elastiche sono delle pattuizioni che consentono al l’azienda di aumentare l’orario lavorativo. Dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del Decreto di riordino dei contratti, non è più possibile, per l’azienda, indicare nei contratti part time le clausole elastiche, se queste non sono previste nel contratto collettivo applicato, anche di secondo livello, o non sono state concordate col lavoratore. Attenzione, però: per accordo col lavoratore non s’intende una semplice pattuizione individuale, ma un accordo certificato davanti ad una commissione di certificazione (vi sono commissioni attive presso la Direzione Territoriale del Lavoro, in sede sindacale e anche presso i Consigli provinciali dei Consulenti del lavoro). L’aumento delle ore lavorative nell’accordo, inoltre, deve prevedere una maggiorazione della retribuzione oraria, per il dipendente, pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto: nessun aumento del carico di lavoro, dunque, se non è previsto un aumento della paga oraria. Pertanto se nel suo contratto di non sono indicate diverse pattuizioni ci vuole il suo assenso per la modifica dell'orario di lavoro. Cordiali saluti.