Pareri on-line

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“Con l’occasione Le ricordiamo che le risposte degli esperti saranno pubblicate sul sito e hanno esclusivamente lo scopo di fornire informazioni di carattere generale, in conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La preghiamo altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o del titolare dello studio per errori e inesattezze.”

Ci sono 700 Pareri Online

claudia


RISPOSTA: Salve, il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio,e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto. Cordiali saluti

loredana


RISPOSTA: Salve, si presenti alla convocazione presso l'INL e veda cosa le propongono. Cordiali saluti.

SARA


RISPOSTA: Salve, tale incarico è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive. E infatti il lavoratore (a sua scelta) ha diritto di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, pari alla durata dell’incarico, ovvero di disporre di permessi per il tempo necessario ai connessi adempimenti e di conservare il posto di lavoro, senza subire l’applicazione di eventuali provvedimenti lesivi (trasferimento, modifica mansioni, eccetera). Una volta accettato l’incarico di giudice popolare, il dipendente può assentarsi per le sole ore effettive di udienza o camera di consiglio (e relativo tempo di viaggio), oppure chiedere di fruire di un congedo non retribuito fino alla conclusione del procedimento. Il lavoratore ha l’obbligo di mostrare il decreto di nomina e le certificazioni dell’ufficio giudiziario da cui risulta la sua presenza alle udienze e il datore non può opporsi all’assenza. Cordiali saluti.

Martino


RISPOSTA: Salve, i due soci dovranno iscriversi alla gestione commercianti INPS e versare ognuno euro 3.668,99 annuali in 4 rate trimestrali. L'inail applicherà una voce rischio in base alle attrezzature usate per l'attività svolta. cordiali saluti.

Gabriella


RISPOSTA: Salve, potrà tranquillamente chiedere la Naspi al termine del rapporto di lavoro. Cordiali saluti.

ANGELO


RISPOSTA: Salve, potrebbe optare per un'aspettativa non retribuita per "motivi personali" non obbligatoria ma discrezionale, oppure presentare dimissioni on line. Cordiali saluti.

Francesca


RISPOSTA: Salve, a mio modesto parere non vincolante, credo che il suo datore di lavoro non avendo alcun rapporto con la paziente, Lei non ha usato un comportamento scorretto svolgendo un lavoro privato extralavorativo. Dovrebbe consultarsi con un legale per approfondire la questione. Cordiali saluti.

Francesco


RISPOSTA: Salve, se il pagamento della retribuzione avviene in ritardo maturano gli interessi legali. Se l'azienda non applica il CCNL può non attenersi alla sua normativa e quindi non ottemperare agli obblighi ivi indicati. Cordiali saluti.

Francesco Rizzi


RISPOSTA: Salve, le visite mediche, anche per poche ore, può giustificarle con certificato medico. Lo stesso vale per la donazione di sangue che prevede anche l'assenza ad ore. Cordiali saluti.

isabella


RISPOSTA: Salve, purtroppo il lavoro gratuito non é previsto. Potrebbe verificare in base ai requisiti richiesti, se può attivare, garanzia giovani, praticantato, apprendistato o tirocinio. Ovvero una figura che prevede comunque assicurazione. Cordiali saluti.

Alessia


RISPOSTA: Salve, premesso che i voucher sono stati aboliti, purtroppo la legge vieta il rapporto di lavoro dipendente tra coniugi. Pertanto deve continuare a versare i contributi alla gestione commercianti. Cordiali saluti.

paolo siclari


RISPOSTA: Salve, un’attività di lavoro autonomo, affinché possa rientrare tra quelle di tipo occasionale è necessario che rispetti alcuni limiti qualitativi legati alla prestazione svolta, che di seguito riepilogo: Mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo – La definizione di abitualità, non essendo stata chiaramente definita dal Ministero, può essere identificata come un’attività duratura nel tempo, che possa fare presumere non ad una attività sporadica, ma prolungata nel tempo. In ogni caso, occorre fare una valutazione ad hoc caso per caso; Mancanza di coordinamento della prestazione – Affinché vi sia coordinamento occorre che l’attività sia svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo del committente. Nell’ipotesi in cui la prestazione occasionale perda i suoi requisiti, troveranno applicazione le discipline riguardanti o il lavoro dipendente, se c’è l’elemento della coordinazione, oppure il lavoro autonomo (con partita Iva), per più prestazioni autonome abituali. Il contribuente che effettua la prestazione occasionale è tenuto a rilasciare al soggetto committente della prestazione, una ricevuta “non fiscale“, nella quale è tenuto ad indicare i seguenti elementi obbligatori: I propri dati personali; Le generalità del committente; La data e il numero progressivo d’ordine della ricevuta; Il corrispettivo lordo concordato; La ritenuta d’acconto (pari al 20% dei compenso lordo); L’importo netto che verrà corrisposto dal committente. Cordiali saluti

Mario


RISPOSTA: Salve, può assumerla ad un livello inferiore anche part-time e può usufruire dello sgravio contributivo e INPS ed INAIL al 50% per tutto il periodo di sostituzione maternità. Cordiali saluti.

Fara


RISPOSTA: Salve, può presentare anche le dimissioni giusta causa per cui le spetta la Naspi. Cordiali saluti.

Alketa


RISPOSTA: Salve, la ferie sono regolate dai CCNL di categoria, ma comunque 2 settimane di ferie devono essere godute in maniera continuativa, quasi sempre nel mese di agosto ed altre 2 negli altri mesi in accordo con il datore di lavoro. Mentre le ferie forzate devono avere una precisa giustificazione. Per l'atteggiamento nei suoi confronti da parte del datore di lavoro fa ravvisare che la sua messa in ferie forzate non ha un fondamento legittimo. Può rivolgersi ad un legale o sindacato per far valere i suoi diritti. Cordiali saluti.

andrea


RISPOSTA: Salve, l'art.43 del CCNL di categoria prevede che l'azienda corrisponderà al lavoratore le competenze di fine rapporto entro il periodo di paga successivo a quello di cessazione del rapporto stesso. Pertanto entro il 5 luglio 2017. Cordiali saluti.