Pareri on-line

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Ci sono 700 Pareri Online

Elena


RISPOSTA: Salve, l'azienda ha correttamente applicato la normativa. Cordiali saluti

Diego


RISPOSTA: Salve, non è scritto nel CCNL quanto da Lei riferito per il passaggio di livello. Sono entrambi livelli di lavoratori qualificati, ma il quinto livello ha in più l'apporto di lavoro organizzato con maggiore autonomia esecutiva. Pertanto se lei rientra in tal caso, può chiedere l'aumento di livello. Cordiali saluti

antonio


RISPOSTA: Salve, per poter darLe delle risposte avrei bisogno di consultare il contratto di lavoro e la busta paga, quindi non è possibile esaudire le sue richieste on line. Cordiali saluti

Anonimo Veneziano


RISPOSTA: Salve, l'azienda potrà licenziala sempre che, abbia un giustificato motivo oggettivo o più probabilmente nell'ottica di un licenziamento collettivo, che si perfeziona con 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni. Cordiali saluti

Antonio


RISPOSTA: Salve non avendomi specificato la Sua qualifica e livello le allego i termini del preavviso da CCNL: IMPIEGATI Art. 14 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni) Il licenziamento dell'impiegato non in prova e non ai sensi dell'art. 46, Parte prima, o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: A) Per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio: 1) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo A; 2) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo B; 3) mesi 1 per gli impiegati dei gruppi C e D. B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10: 1) mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo A; 2) mesi 2 per gli impiegati del gruppo B; 3) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo C. C) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio: 1) mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo A; 2) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati del gruppo B; 3) mesi 2 per gli impiegati del gruppo C. I termini di disdetta decorrono dal 1º o dal 15º di ciascun mese. OPERAI: Art. 10 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni) Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 46, Parte prima, o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso di due settimane per gli operai con anzianità fino a 10 anni e di tre settimane per gli operai con anzianità superiore ai 10 anni. Il preavviso di regola deve essere dato per iscritto l'ultimo giorno della settimana lavorativa ed avere decorrenza dal primo giorno della successiva. La data di riferimento è il 01/10/2015. cordiali saluti.

Vincenzo Arvia


RISPOSTA: Salve, non potendo inserire un risarcimento danno extra quello già previsto dalla normativa vigente, potrebbe inserire nel contratto individuale di lavoro un bonus transattivo di fine rapporto di lavoro pari ad euro.... in caso di licenziamento entro un determinato periodo (es. 5 anni). Cordiali saluti

Stefania


RISPOSTA: Salve, si può licenziare in regime di solidarietà. La figura del Manager collocato in settore ove l'azienda necessita di tale figura per le responsabilità oggettive, può essere considerata esente dai normali vincoli di scelta per la collocazione della messa in mobilità. Saluti

Luigi Intogna


RISPOSTA: Le conviene rispettare il preavviso per non creare un vuoto contributivo di quel periodo, anche perchè l'indennità di mobilità decorrerà sempre alla fine del periodo previsto per il preavviso. Ma se anche volesse rinunciare al preavviso non saranno mai dimissioni. Saluti

telemaco signorini


RISPOSTA: Salve, alla luce di quanto mi ha esposto, Le comunico che dovrà presentare necessariamente le dimissioni on-line con la medesima scadenza. In caso contrario rimarrà regolarmente assunto fino a licenziamento o dimissioni on-line. Cordiali saluti

Patrik


RISPOSTA: Invii subito un telegramma in cui dichiara che non accetta il nuovo livello e che se viene aumentato il livello contestualmente alla sua volontà di dimettersi, agirete nelle opportune sede per dimostrare l'artifizio del datore di lavoro. Se non ha le password Inps, vada subito da un patronato per rassegnare le dimissioni on-line. Cordiali saluti

Raffaele


RISPOSTA: L'importo di euro 45,00 di poco sotto il limite esente da imposte e contributi(euro 46,48)è un importo forfettizzato e migliorativo rispetto alla trasferta indicata nel CCNL. La trasferta Le verrà riconosciuta per i giorni di lavoro ma il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di 1 pasto meridiano ed 1 serale oltre il pernottamento. Cordiali saluti

Cristian


RISPOSTA: La data di assunzione è relativa alla seconda azienda che subentra nell'appalto. La prima data di assunzione "convenzionale" è utile per il calcolo del TFR complessivo oltre al calcolo dei ratei maturati con la precedente azienda. Saluti

Giuseppe


RISPOSTA: Salve, se è stato assunto con legge 23/12/14 n.190 (legge stabilità 2015)il suo contratto è a tempo indeterminato e se sussistono tutti i requisiti di legge, l'azienda potrà godere di un esonero contributivo annuale per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua. Pertanto essendo stato assunto nel 2015 Lei rientra nella casistica di cui sopra. Cordiali saluti

Alessandro


RISPOSTA: Salve, non trovo la sua domanda, ma presumo voglia sapere se deve restituire i giorni di preavviso. La risposta è si. Non è una penale, ma il datore di lavoro le tratterrà dalla busta paga di fine rapporto di lavoro i giorni di preavviso eventualmente non rispettati. Cordiali saluti.

Mario


RISPOSTA: Salve, per uso e consuetudine la retribuzione degli Impiegati è mensilizzata, ed alcuni contratto (vedi metalmeccanici)obbligano la retribuzione mensilizzata sia per operai che per impiegati. Il CCNL Impiegati Agricoli l'art.17 recita: Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l'importo mensile per 169. Al quinto comma recita: Lo "stipendio contrattuale mensile", definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all'art. 17 del presente contratto, è costituito da: a) minimo di stipendio base mensile; b) indennità di contingenza; c) Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.); d) minimo di stipendio integrativo. Anche se si parla di "stipendio contrattuale mensile" nulla dice in merito alla possibilità di non pagare con paga oraria. Anche l'art.11 del medesimo CCNL che regola il rapporto di lavoro a tempo parziale nulla vieta in merito. Faccio notare che qualunque sia il tipo di retribuzione (oraria o mensilizzata)il dipendente non perde nulla in riferimento a tutti gli istituti contrattuali. Cordiali saluti.

Sara


RISPOSTA: Salve, fino a 3 anni di vita dei gemelli può recarsi presso la Direzione Territoriale del Lavoro di competenza e convalidare le dimissioni. In questo caso ha anche diritto a percepire l'Aspi. Cordiali saluti